Ai docenti
Al personale educativo ed ATA
Pubblichiamo in allegato i termini per le operazioni di mobilità del personale docente, educativo ed ATA.
TERMINI PER LE OPERAZIONI DI MOBILITA’
1. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale docente è fissato al 28 marzo 2020 ed il termine ultimo è fissato al 21 aprile 2020.
2. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale educativo è fissato al 4 maggio 2020 ed il termine ultimo è fissato al 28 maggio 2020.
3. Il termine iniziale per la presentazione delle domande di mobilità per il personale ATA è fissato al 1 aprile 2020 ed il termine ultimo è fissato al 27 aprile 2020.
4. I termini per le successive operazioni e per la pubblicazione dei movimenti, definiti secondo i criteri previsti dal CCNI 2019, sono indicati di seguito:
a) per il personale docente per tutti i gradi di istruzione, ivi inclusi i docenti delle discipline specifiche dei licei musicali, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 5 giugno 2020, e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 26 giugno 2020;
b) per il personale educativo il termine ultimo di comunicazione al Sidi delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 22 giugno 2020, e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 10 luglio 2020;
c) per il personale ATA, il termine ultimo di comunicazione al SIDI delle domande di mobilità e dei posti disponibili è il 8 giugno 2020, e la pubblicazione dei movimenti è fissata al 2 luglio 2020.
5. Il personale scolastico destinatario di nomina giuridica a tempo indeterminato, successivamente al termine di presentazione delle domande di mobilità, può presentare domanda entro 5 giorni dalla nomina e, comunque, nel rispetto dei termini ultimi per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità di cui al comma 4.
6. La richiesta di revoca della domanda può essere presentata sino a dieci giorni prima del termine ultimo per la comunicazione al SIDI delle domande di mobilità di cui al comma 4.